Ruolo
dei volontari [indietro]
All’Associazione possono aderire
tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui
all’articolo 4 dello Statuto e che siano mosse da spirito di solidarietà.
Sono
volontari, di seguito chiamati "Associati"
coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda,
verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione
annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
La quota annuale a carico degli
associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita
della qualifica di associato.
Tutti gli associati hanno uguali
diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
L’ammissione all’Associazione
non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di
ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante
comunicazione scritta inviata all’Associazione.
Gli associati hanno il diritto
di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di
partecipare alle assemblee se in regola con il versamento della quota sociale,
hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti
alle cariche sociali.
Gli associati hanno l’obbligo di
rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi
dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal
Consiglio Direttivo.
Gli associati svolgono in modo
personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione
degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi
consensualmente assegnata.
Non è ammesso per gli associati
stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto
rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L’attività svolta dagli associati
non può essere retribuita in alcun modo,
neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le
spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti
preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Coloro che prestano attività di
volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità
civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione
vigente.
La qualità di associato si perde
per:
- decesso;
- dimissioni:
ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in
corso;
- decadenza:
la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla
data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa;
- esclusione:
la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti
in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché
delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo
dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che
rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio
Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli
addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il
provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato,
che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere
alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della
richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla
convocazione.

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E'
UN'A ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
FEDERATA
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